10 febbraio 2023 “Giorno del Ricordo” - Ministero dell’Istruzione e del Merito
per approfondire:
Rai Cultura, Giorno del Ricordo
Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste
La lunga storia del Confine Orientale. Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli Stati rivieraschi dell'Adriatico (XIX-XX secolo), a cura della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, in collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice
Legge 30 marzo 2004, n. 92 - "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
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